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Bonus ristrutturazione per manutenzione ordinaria, quando è possibile

L’Agenzia delle Entrate interviene in tema bonus ristrutturazione e allarga la possibilità di usufruire della detrazione anche per la manutenzione ordinaria. Ma in specifici casi. Vediamo quali.

Con la risposta n. 383, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato tutte le disposizioni normative in materia e ha chiarito che gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia possono rientrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR.

Quanto agli interventi di rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate, genericamente indicati nell’istanza di interpello, si fa presente che se tali interventi sono necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme e sono, dunque, direttamente correlati alla sostituzione dei serramenti esterni, le relative spese sono ammesse alla detrazione e concorrono, al pari di quelle sostenute per la sostituzione degli infissi, alla verifica del limite massimo ammesso alla detrazione stessa. Ciò in quanto, come ribadito, da ultimo, nella citata circolare 13/E del 2019, gli interventi che autonomamente sarebbero considerati di manutenzione ordinaria sono “assorbiti” nella categoria superiore se necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme.

Dunque, gli interventi considerati di norma manutenzione ordinaria vengono assorbiti nella categoria superiore se necessari per completare l’intervento edilizio ammesso in detrazione fiscale.

Si ricorda che fino al 31 dicembre 2019 è possibile usufruire di una detrazione del 50% per le spese sostenute per la ristrutturazione delle abitazioni e delle parti comuni degli edifici condominiali.

Possono accedere al bonus ristrutturazioni tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) residenti o meno nel territorio dello Stato. Non si tratta solo dei proprietari, ma anche di gode di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le spese, ovvero: proprietari o nudi proprietari, titolari di un diritto reale di godimento, locatari o comodatari, soci di cooperative divise e indivise, imprenditori individuali, soggetti che producono redditi in forma associata alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Hanno inoltre diritto alla detrazione se sostengono le spese e sono intestatari di bonifici e fatture: il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento; il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge, il componente dell’unione civile; il convivente more uxorio non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1º gennaio 2016.

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