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Comodato d’uso e affitto: qual è la differenza?

Il comodato d’uso gratuito di una casa è un contratto gratuito, con il quale una parte consegna all’altra un bene – mobile o immobile – per un determinato periodo di tempo con l’obbligo di restituirlo. Proprio la gratuità differenzia il comodato dall’affitto.

A disciplinarlo è l’articolo 1803 del Codice civile, che recita testualmente: “Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”.

Comodato d’uso gratuito di una casa

Il comodato d’uso è un contratto ad effetti obbligatori, con cui un soggetto, il proprietario dell’immobile, concede a un altro soggetto, il comodatario, il godimento dell’immobile. Si può trattare di una casa, ma si può trattare anche di un negozio e di qualsiasi altro immobile. La caratteristica principale è la gratuità.

La differenza principale dall’affitto è data dal fatto che, a differenza della locazione per l’appunto, con il comodato d’uso gratuito della casa non è previsto il pagamento di alcun canone. Mentre la differenza principale dalla compravendita si rintraccia nella classica differenza che esiste tra un contratto obbligatorio e un contratto traslativo”, ossia nel contratto obbligatorio, come nella locazione, il proprietario non perde la proprietà dell’immobile, ma solo il godimento. Mentre nel contratto di compravendita viene traslata la proprietà dell’immobile.

Comodato d’uso gratuito di un immobile, che cos’è?

A fornire delucidazioni circa il comodato d’uso gratuito di un immobile è l’Agenzia delle Entrate. Secondo quanto spiegato, “il comodato è il contratto con cui una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo”.

Comodato d’uso gratuito, la registrazione

La registrazione del contratto di comodato d’uso gratuito di un bene immobile dipende dal fatto se esso sia verbale o scritto. Il contratto, infatti, può essere redatto sia in forma verbale che in forma scritta.

Comodato d’uso gratuito verbale

Il comodato d’uso gratuito verbale deve essere registrato, come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, “solo se viene enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione” e per usufruire delle agevolazioni Imu e Tasi.

Comodato d’uso gratuito scritto

Il comodato d’uso gratuito di un bene immobile scritto deve essere registrato entro 20 giorni dalla data dell’atto. L’Agenzia delle Entrate evidenzia, in particolare, che la registrazione del contratto di comodato gratuito è necessaria per usufruire di determinate agevolazioni fiscali, come la detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia.

Comodato d’uso gratuito, il modello

Per effettuare la registrazione del contratto d’uso gratuito di un immobile bisogna presentare a qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate il modello di richiesta di registrazione in duplice copia e la ricevuta del pagamento di 200 euro per l’imposta di registro.

Si ricorda che per i contratti in forma scritta, oltre all’imposta di registro, è necessario versare l’imposta di bollo, tramite i contrassegni telematici con data di emissione non successiva alla data di stipula. In merito, l’importo dei contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.

Comodato d’uso gratuito Imu

Per quanto riguarda il pagamento di Imu e Tasi, la legge di Stabilità 2016 ha previsto che la base imponibile ai fini Imu e Tasi possa essere ridotta del 50% per le unità immobiliari (eccezion fatta per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) “concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale”. Per poter usufruire di tale agevolazione il contratto di comodato d’uso gratuito deve però essere registrato.

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