Frazionamento immobiliare. Nessuna revisione delle tabelle millesimali.

Cosa dice la sentenza n. 15109 della Cassazione / Gtres

 

La Cassazione è intervenuta in tema di revisione delle tabelle millesimali in caso di frazionamento di un immobile.

Con la sentenza n. 15109, la Cassazione ha stabilito che in caso di frazionamento orizzontale in due parti di un immobile in condominio non si determina alcun effetto sulle tabelle millesimali ai fini della revisione dei valori delle unità immobiliari.

Secondo il giudice di legittimità, quando un appartamento viene frazionato in due unità immobili e attribuito a due diversi proprietari è necessario fare riferimento non tanto all’articolo 69 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, ma all’articolo 1123 del Codice civile.

Spetta all’assemblea dei condomini l’onere di provvedere a ripartire le spese tra le due nuove parti e i rispettivi titolari, determinandone i valori proporzionali espressi in millesimi sulla base dei criteri sanciti dalla legge.

In ambito condominiale, le spese gravano esclusivamente sul proprietario effettivo dell’unità immobiliare e l’amministratore è tenuto ad aggiornare il proprio registro anagrafico ogni volta che abbia conoscenza della presenza di una variazione tale da legittimarne l’intervento.

Casa frazionata senza rifare le tabelle (Il sole 24 ore)

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