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Bonus barriere architettoniche 2024, come funziona e a chi spetta

Già con la legge di Bilancio 2023, in attesa che possa divenire strutturale la misura, era arrivata la tanto attesa e auspicata proroga per il bonus barriere architettoniche (fino al 2025). Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla detrazione al 75% per i lavori di abbattimento degli ostacoli alla mobilità.

Il bonus barriere architettoniche era stato inserito nella passata legge di Bilancio ma solo per un anno e quindi, in mancanza di interventi per la proroga, non sarebbe più potuto essere fruito dopo il 31 dicembre 2022. La manovra 2023, invece, lo conferma fino al 31 dicembre 2025.

Chi può accedere al bonus barriere architettoniche?

Possono beneficiare del bonus barriere architettoniche 2024 le persone fisiche, gli esercenti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Sono esclusi dal bonus barriere architettoniche, invece, coloro che hanno solamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, perché l’agevolazione consiste in una detrazione del 75% dall’imposta lorda.

Requisiti del bonus barriere architettoniche

Per accedere al bonus barriere architettoniche, i lavori per l’abbattimento di ostacoli alla mobilità devono essere in linea con i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, che regola dal punto di vista tecnico i criteri di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.

Può essere richiesta la detrazione del 75% prevista dal bonus barriere architettoniche anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche o per la sostituzione di questi.

Quali lavori rientrano nel bonus 75%?

I lavori per i quali è possibile beneficiare della detrazione al 75% prevista dal bonus barriere architettoniche sono:

  • installazione ascensori e montacarichi;
  • installazione montascale;
  • realizzazione di un elevatore esterno;
  • costruzione rampe;
  • interventi atti a favorire la mobilità interna attraverso l’utilizzo della comunicazione, della robotica e di ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata;
  • ristrutturazione viali d’accesso per ipovedenti;
  • sistemazione posti auto con la creazione di aree di parcheggio riservate ai disabili;
  • interventi di adeguamento di servizi igienici e lavori di sistemazione di impianti elettrici e citofoni e domotici, per consentire a tutti piena accessibilità, manovrabilità e utilizzo degli apparecchi.

Come ottenere bonus barriere architettoniche?

Si accede alla detrazione del 75% del bonus barriere architettoniche 2023 per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, l’agevolazione va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione del 75% spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito. In alternativa alla detrazione, è possibile optare:

  • per la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante;
  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).

Articolo tratto da “Idealista.it”

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