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QUALI SONO I MOTIVI GRAVI PER RECEDERE IN ANTICIPO DALL’AFFITTO

Quando compriamo una nuova casa possiamo recedere in anticipo dall’affitto?

È quello che ci domandiamo quando mutano le condizioni e per questo, o per altri motivi, decidiamo di acquistare un appartamento ma siamo ancora vincolati da un contratto di locazione.

L’articolo 4 della legge numero 392 del 1978 risponde a questa domanda.

Cosa dice la legge

  • Le parti possono stabilire nel contratto che l’affittuario può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, con raccomandata, almeno 6 mesi prima dalla data in cui il recesso avrà esecuzione. In sostanza, dobbiamo avvisare il proprietario della casa in affitto almeno 6 mesi prima da quando decidiamo di lasciarla;
  • L’affittuario può recedere in qualsiasi momento dal contratto per gravi motivi con preavviso di almeno 6 mesi dandone comunicazione al locatore con lettera raccomandata. E questo prescinde dai termini e dalle clausole del contratto.
  • Se nel contratto di affitto non è stata inserita la clausola che consente all’affittuario di recedere in anticipo senza doverne giustificare il motivo, significa che il recesso anticipato sarà possibile solo in presenza di gravi motivi.

Ma quali sono i gravi motivi che giustificano il recesso anticipato?

La legge del 1978 non fa chiarezza e non dice con chiarezza quali sono i motivi gravi. A seguito di questo vulnus normativo, ci ha pensato, come spesso capita, la giurisprudenza a fare chiarezza.

Fra le varie sentenze, segnaliamo la numero 12291 del 20 maggio 2014 della Corte di Cassazione. Il giudice ha stabilito che i gravi motivi sono i seguenti:

  • Motivi estranei alla volontà del conduttore affittuario (cioè non devono dipendere dalla volontà del conduttore);
  • Motivi imprevedibili e sopravvenuti rispetto al momento o dopo che il contratto di locazione è stato sottoscritto;
  • Motivi che impediscono in modo gravoso la prosecuzione del rapporto di affitto;
  • Ad esempio, un trasferimento per motivi di lavoro sopraggiunto dopo la stipula del contratto di locazione e se questo contratto impone oneri economicamente rilevanti al conduttore;
  • Seri motivi di salute che impongono all’affittuario un trasferimento in altra città, sempre in seguito alla stipula del contratto;
  • Quando si rileva un problema strutturale dell’appartamento tale da non consentire la prosecuzione della permanenza dell’affittuario.

Quanto costa la penale in caso di recesso anticipato di contratto d’affitto?

Se invece non sussistono motivi gravi e per di più non informiamo il proprietario della casa in affitto con 6 mesi d’anticipo, allora dovremo pagare la penale come da accordi contrattuali.

Che sia l’inquilino o il proprietario a volere una cessazione anticipata del contratto di locazione, bisognerà versare l’imposta di registro di 67 euro, entro 30 giorni dall’evento, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate tramite richiesta di addebito su conto corrente.

L’onere del pagamento spetta al locatore, che in un secondo momento potrà ottenere il rimborso della metà dal conduttore. In regime della cedolare secca non sarà necessario il versamento dell’imposta di registro di 67 euro.

 

Articolo tratto da” Immobiliare.it”

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