Nella conferenza stampa di presentazione della legge di bilancio 2024, il ministro Giorgetti aveva chiarito che non ci sarebbero state modifiche alla cessione del credito del superbonus. Ma una novità è in realtà contenuta nella nuova manovra 2024 e riguarda la tassazione delle case su cui sono stati effettuati i lavori del superbonus prima dei cinque anni dalla conclusione degli stessi, la cosiddetta plusvalenza. Ma vediamo quali sono le ultime notizie e cosa cambia
Superbonus e plusvalenza
Le ultime notizie che riguardano il superbonus, contenute nella legge di bilancio 2024, entreranno in vigore, se confermate dal Parlamento, il prossimo anno. Nella bozza della manovra finanziaria, si legge infatti, che per gli immobili comprati, riqualificati e rivenduti entro cinque anni dalla fine dei lavori, tra i costi inerenti al bene (che quindi non concorrono alla plusvalenza) non rientrano quelli relativi agli interventi agevolati dal superbonus 110.
Per questa ragione sarà tassata al 26% la plusvalenza ottenuta rivendendo una casa che è stata ristrutturata con il superbonus 110. Si tratta di spese che non sono state realizzate dal venditore perché a carico dello Stato, ma che hanno consentito un notevole aumento di valore dell’immobile. In questo modo si vuol evitare che si faccia speculazione con il superbonus e si usufruisca doppiamente del bonus 110, ristrutturando la propria casa a costo zero, perché rimborsati dallo stato, e rivendendola a un prezzo maggiore.
Tassazione plusvalenza da cessione credito
Però attenzione, la tassazione al 26% della plusvalenza delle case ristrutturate con il superbonus, vale solo nel caso in cui si è deciso di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Non vale invece nel caso in cui si è deciso per la detrazione delle spese sostenute nella dichiarazione dei redditi.
Inoltre la legge di bilancio 2024 prevede delle eccezioni. Sono infatti esclusi gli immobili acquisiti per successione. Inoltre non si applicherà questa regola agli immobili che sono stati adibiti ad abitazione principale del venditore o dei suoi famigliari nella maggior parte dei cinque anni precedenti alla vendita.
Superbonus 70%
Il superbonus 2024, non per effetto della Manovra 2024, prevede un’agevolazione fiscale con aliquota del 70% per:
- condomini e persone fisiche che operano come tali (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni), in relazione agli interventi da essi eseguiti a titolo di unico proprietario (o comproprietario in comunione indivisa con altre persone fisiche), su edifici plurifamiliari fino a quattro unità immobiliari abitative distintamente accatastate, ai sensi dell’articolo 119, comma 9, lettera a), D.L. 34/2020;
- Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (ai sensi del comma 9, lettera d-bis, dell’articolo 119, L. 34/2020), per interventi effettuati su qualunque tipologia di immobile, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione, con l’unica eccezione delle categorie A1, A8 e A9 per le unità non aperte al pubblico (circolare n. 30/E/2020).
Per ottenere il superbonus 2024 è necessario svolgere almeno uno di questi tre lavori principali, detti trainanti:
- Lavori di isolamento termico che riguardino oltre il 25% delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati. Sono compresi i lavori di isolamento del tetto;
- Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti a pompa di calore;
- Interventi antisismici.
Nel 2024, il superbonus spetterà nella misura del 110% solo per le speciali macrocategorie di spese (comma 8-ter, dell’articolo 119, D.L. 34/2020):
- le spese sostenute per i lavori effettuati su edifici residenziali e unità immobiliari abitative danneggiati da eventi sismici, per cui risulti accertato il nesso causale tra il danno patito e l’evento sismico occorso, purché tali immobili siano situati in uno dei Comuni di cui alle regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- le spese sostenute in relazione alle casistiche del comma 10-bis, D.L. 34/2020, che vedono l’applicazione di una peculiare modalità di calcolo dei limiti di spesa in relazione agli interventi effettuati dalle ONLUS, dalle OdV iscritte nei registri e dalle APS iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali operano nella prestazione di servizi socio-sanitari assistenziali e i membri dei cui Consigli di Amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica, che sono in possesso di immobili adibiti a strutture sanitarie accatastati B/1, B/2 e D/4 a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito (con contratto registrato ante 1.6.2021)
Articolo tratto da “Idealista.it”