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Posso affittare casa dove ho la residenza?

Non è possibile affittare casa senza un cambio di residenza, a meno che non si conceda in locazione solo una parte dell’immobile.

Posso affittare casa dove ho la residenza?”. È questo uno dei dubbi che, con una certa frequenza, sorge fra i proprietari di immobili desiderosi di concederli a terzi in locazione. D’altronde, di primo acchito si potrebbe pensare che mantenere la residenza possa garantire alcuni vantaggi, come ad esempio dal punto di vista fiscale. In realtà, questa possibilità non è garantita.

La legge non permette infatti una falsa residenza: quest’ultima dovrà corrispondere al luogo dove si vive abitualmente. Per questa ragione, in caso si decidesse di concedere l’appartamento in affitto, sarà necessario spostare la residenza altrove. È inoltre necessario che la rinnovata residenza sia correttamente riportata in tutti gli accordi scritti con l’inquilino.

Quando si affitta casa si deve cambiare residenza?

Come accennato in apertura, molti proprietari di immobili si domandano se sia sempre necessario cambiare residenza quando si affitta casa. Tuttavia, sempre come già specificato, questa possibilità non è contemplata né nel nostro ordinamento né negli accordi di affitto.

Per comprendere perché non sia possibile mantenere la residenza presso l’immobile che si andrà ad affittare, è innanzitutto necessario capire la differenza tra residenza, domicilio e dimora.

Cosa sono domicilio, dimora e residenza

È l’articolo 43 del Codice Civile che stabilisce la natura del domicilio, della dimora e della residenza:

  • per domicilio, si intende il luogo dove un soggetto stabilisce la sede principale dei suoi affari e interessi;
  • la dimora è intesa il luogo in cui il soggetto soggiorna abitualmente, ad esempio durante un viaggio o uno spostamento temporaneo;
  • la residenza è il luogo dove il soggetto ha la sua dimora abituale, ovvero dove risiede in modo stabile e volontario.

Perché non si può mantenere la residenza sull’immobile affittato

Specificata la distinzione tra domicilio, dimora e residenza, è fisiologico chiedersi perché non sia possibile risiedere nell’immobile concesso in affitto a terzi. Come si è visto, l’articolo 43 del Codice Civile impone che la residenza corrisponda al luogo dove il soggetto vive abitualmente, in linea principale si sovrappone quindi all’abitazione principale. Ovviamente, concedere la stessa abitazione a terzi impedisce di fruirne in modo stabile e continuativo, tanto che i principali contratti d’affitto ne prevedono il cambio obbligatorio.

Vi sono, però, altri elementi da prendere in considerazione: ad esempio, perché la residenza è così importante?

A cosa serve la residenza?

Quello della residenza non è un concetto astratto, né la mera testimonianza del luogo in cui si vive abitualmente. Questo istituto ha infatti importanti conseguenze fiscali, amministrative e giudiziarie, poiché:

  • serve per il rilascio dei documenti anagrafici, come ad esempio la Carta di Identità;
  • è indispensabile per l’assegnazione di prestazioni sanitarie, sociali o pubbliche, quali il medico di base, l’iscrizione scolastica e molto altro ancora;
  • è essenziale per l’iscrizione alle liste elettorali, agli uffici di collocamento e via dicendo;
  • è indispensabile per la determinazione di alcuni oneri fiscali, come ad esempio la determinazione dell’IRPEF, dell’IMU, della Tari, delle addizionali comunali e molto altro ancora.

In linea teorica, di conseguenza, un soggetto potrebbe quindi tentare di eludere i suoi obblighi fiscali mantenendo la residenza in Comuni dalla tassazione più vantaggiosa, pur vivendo abitualmente altrove. E si rischia, pertanto, di commettere il reato di falso ideologico in atto pubblico.

Cosa succede se non si cambia la residenza dopo l’affitto

Di norma, è necessario procedere a comunicare il cambio di residenza entro 20 giorni dal trasferimento in una nuova abitazione. Ma cosa succede se non si modifica la residenza entro queste tempistiche?

A ogni richiesta di cambio, il Comune di approdo ha fino a 45 giorni lavorativi di tempo per verificare il cambio di residenza. In caso di mancata modifica e comunicazione, a seguito di controlli – ad esempio, un ufficiale giudiziario che non riesce a notificare documenti per irreperibilità – si rischia di essere cancellati dalle liste anagrafiche, perdere l’assistenza sanitaria e incorrere in problemi fiscali e penali, come appunto il già citato reato di falso ideologico in atto pubblico, come da articolo 483 del Codice Penale.

Come affittare casa senza cambiare residenza

Vi sono dei casi in cui è possibile affittare casa, senza cambiare residenza? In linea generale, è possibile mantenere la residenza sull’immobile affittato, solo quando la locazione riguarda una porzione dello stesso.

Ad esempio, il proprietario di un immobile che decidesse di affittare a terzi una o più stanze, non è chiamato a comunicare al Comune il cambio di residenza. Tuttavia, deve essere sempre rispettata la condizione prevista dall’articolo 43 del Codice Civile: l’immobile deve essere adibito ad abitazione abituale, ovvero è necessario viverci stabilmente e con continuità.

Il proprietario può impedire all’inquilino di trasferire la residenza?

Per contro, un proprietario può opporsi alla richiesta dell’inquilino di trasferire la propria residenza presso l’appartamento locato? Indipendentemente che l’affittuario viva con il locatore – appunto, per l’affitto di una sola stanza – o prenda possesso dell’intero immobile, non ci si può opporre al cambio di residenza.

All’inquilino è infatti richiesto di eleggere la sua dimora abituale, quella in cui vivrà stabilmente, e di conseguenza dovrà darne comunicazione al Comune anche qualora il proprietario non fosse d’accordo. Peraltro, l’affittuario non è nemmeno tenuto a vagliare il parere dello stesso locatore, né a specificare questa volontà all’interno del contratto d’affitto.

Allo stesso modo, il proprietario può agire nei confronti dell’ex inquilino che si opponesse al trasferimento della residenza presso la sua nuova abitazione, segnalandolo all’Ufficio Anagrafe del Comune, che procederà alla sua cancellazione.

 

Articolo tratto da “Idealista.it”

 

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